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Le imprese che producono rifiuti
speciali devono richiedere un’autorizzazione analoga alle imprese
che producono rifiuti urbani. Le prime però devono effettuare
una serie di adempimenti speciali attinenti alla gestione dei
rifiuti trattati; tali adempimenti sono imposti dall’ASL competente
per territorio e riguardano la tipologia dei rifiuti prodotti,
le modalità di stoccaggio e di smaltimento, ...
Del rispetto degli adempimenti
prescritti deve essere data notizia nella documentazione che
accompagna la richiesta di nulla osta per l’esercizio dell’attività
produttiva, che è esaminata dai competenti uffici della
ASL. Ai fini della costruzione
di un quadro conoscitivi esaustivo ed aggiornato le imprese
che:
- svolgono attività di
raccolta e trasporto di rifiuti;
- svolgono operazioni di recupero
e smaltimento di rifiuti;
- producono rifiuti pericolosi
da lavorazioni industriali e artigiane
- producono rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, di potabilizzazione
/ depurazione dell’acqua, di abbattimento dei fumi.
devono comunicare annualmente le
quantità e le caratteristiche dei rifiuti da loro trattati.
Inoltre queste imprese devono tenere
un registro di carico e scarico, con cadenza almeno settimanale,
dei rifiuti per annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti stessi; tale registro deve
essere utilizzato ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
L’impresa, inoltre, può trattenere
i suoi rifiuti all’interno della propria area solo se rispetta
le condizioni di deposito temporaneo dettate dal decreto legislativo
n. 22/97 senza dover richiedere l’autorizzazione alo stoccaggio.
Qualora i rifiuti prodotti dall’impresa
siano stati assimilati ai rifiuti urbani secondo il Regolamento
Comunale o secondo una delibera integrativa di detto Regolamento
applicativa della Circolare del Ministero delle Finanze 119/E
del 07/05/1998, il produttore si convenziona con il comune; mediante
il pagamento di una tassa/ tariffa (ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 22/97 e del DPR 158/99) comunale, il produttore (ad esempio,
un fruttivendolo) può evitare tutti gli adempimenti previsti
per chi produce rifiuti speciali.
Tipologia atto
Autorizzazione
Competenze
- ministro dell’ambiente,
sentito il ministro delle politiche agricole: autorizzazione
allo smaltimento di rifiuti in acque marine;
- regione:
- approvazione di progetti di
nuovi impianti per la gestione dei rifiuti speciali nonché
per la modifica di impianti esistenti;
- autorizzazione all’esercizio
di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali;
- in accordo con la provincia:
autorizzazione alla realizzazione di impianti per trattamento,
recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili,
nel rispetto delle condizioni di cui alla legge regionale
18 febbraio 1995, n. 9;
- provincia
- approvazione di progetti di
impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani, individuati
nei piani provinciali;
- autorizzazione allo stoccaggio
(deposito preliminare e/o messa in riserva) di rifiuti speciali
nel luogo di produzione;
- verifica delle comunicazioni
di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi,
individuati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
- nulla osta alla variante non
sostanziale di impianti di smaltimento e recupero rifiuti
autorizzata dalla regione;
- parere su progetti di impianti
a tecnologia innovativa autorizzati dalla regione in deroga
al vigente piano provinciale;
- autorizzazione alla realizzazione
e gestione di discariche di rifiuti speciali inerti;
- in collaborazione con l’ASL
competente per territorio, ovvero di organismi pubblici con
specifiche esperienze e competenze tecniche: controllo
periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione,
commercio dei rifiuti, compreso l’accertamento delle violazioni;
- comune: gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e dei reflui zootecnici;
- camera di commercio, industria,
artigianato, agricoltura di Milano: sede della sezione
regionale dell’albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento rifiuti;
Destinatari
Le aziende che necessitano di autorizzazione
per la gestione e lo smaltimento di rifiuti speciali sono:
- discariche;
- inceneritori;
- stoccaggio/recupero (deposito
preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi;
- attività di recupero;
- impianti di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti di trattamento e
spandimento in agricoltura di fanghi.
Iter
Per realizzare un nuovo impianto o modificare in modo sostanziale
un impianto esistente di smaltimento o di recupero di rifiuti
speciali e non si deve presentare una domanda di autorizzazione
alla regione di appartenenza, come richiesto dall’art. 27 del
D.Lgs. 22/1997. Se l’impianto
necessita della valutazione di impatto ambientale, la domanda
deve essere corredata della comunicazione del progetto all’autorità
competente. Entro
30 giorni dal ricevimento della domanda di realizzazione di nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti gli uffici regionali
competenti devono nominare un responsabile del procedimento
L’istruttoria tecnica è realizzata
dagli uffici in un arco di tempo la cui ampiezza è fortemente
correlata alla complessità dell’impianto. Al
termine dell’istruttoria tecnica si effettua una conferenza conclusiva
al fine di valutare il progetto e gli elementi di compatibilità
dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali.
Entro 30 giorni dal ricevimento
della risposta della conferenza conclusiva, e sulla base dei risultati
della stessa, la giunta regionale deve disporre l’approvazione
o la non approvazione del progetto e la conseguente risposta relativamente
alla realizzazione dell’impianto. L’approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce
variante dello strumento urbanistico comunale. Qualora
l’autorizzazione sia richiesta per la realizzazione di impianti
di ricerca e sperimentazione, i termini previsti dall’art. 27
del D.Lgs. 22/1997 sono ridotti della metà, a condizione
che le attività di gestione non comportino un utile economico
e che gli impianti abbiano una potenzialità non superiore
a 5 tonnellate/giorno. In tal caso l’autorizzazione ha validità
per un anno.(sono previste proroghe, che non possono comunque
superare i due anni). In
caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e
pericolose dal punto di vista sanitario l’autorizzazione è
rilasciata dal Ministero dell’Ambiente.
Tempi
- 30 giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione: gli uffici regionali
competenti devono nominare un responsabile al procedimento
autorizzativo;
- tempi di istruttoria tecnica:
dipendono dalla complessità dell’impianto;
- 30 giorni dalla conclusione
dell’istruttoria tecnica: la giunta regionale deve deliberare
l’approvazione o non approvazione del progetto e di conseguenza
l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto.
- 90 giorni: la provincia
verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per
iscrivere l’impresa su un apposito registro al fine di ottenere
la dichiarazione di inizio attività.
- cinque anni: l’autorizzazione
per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali e la
comunicazione di inizio/prosecuzione attività, devono
essere rinnovate ogni 5 anni oppure in caso di sostanziali
modifiche delle operazioni eseguite. Il rinnovo deve essere
richiesto all’ente preposto entro 180 giorni dalla scadenza
delle stesse.
Documentazione da presentare
Alla domanda di
autorizzazione per la costruzione o la modifica di un impianto
di smaltimento o di recupero di rifiuti deve essere allegato il
progetto definitivo dell’impianto stesso e la documentazione tecnica
prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute
e sicurezza sul lavoro, d’igiene pubblica.
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