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Rifiuti speciali


Le imprese che producono rifiuti speciali devono richiedere un’autorizzazione analoga alle imprese che producono rifiuti urbani. Le prime però devono effettuare una serie di adempimenti speciali attinenti alla gestione dei rifiuti trattati; tali adempimenti sono imposti dall’ASL competente per territorio e riguardano la tipologia dei rifiuti prodotti, le modalità di stoccaggio e di smaltimento, ...
Del rispetto degli adempimenti prescritti deve essere data notizia nella documentazione che accompagna la richiesta di nulla osta per l’esercizio dell’attività produttiva, che è esaminata dai competenti uffici della ASL. Ai fini della costruzione di un quadro conoscitivi esaustivo ed aggiornato le imprese che:

  • svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • producono rifiuti pericolosi da lavorazioni industriali e artigiane
  • producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, di potabilizzazione / depurazione dell’acqua, di abbattimento dei fumi.
devono comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche dei rifiuti da loro trattati. Inoltre queste imprese devono tenere un registro di carico e scarico, con cadenza almeno settimanale, dei rifiuti per annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi; tale registro deve essere utilizzato ai fini della comunicazione annuale al Catasto. L’impresa, inoltre, può trattenere i suoi rifiuti all’interno della propria area solo se rispetta le condizioni di deposito temporaneo dettate dal decreto legislativo n. 22/97 senza dover richiedere l’autorizzazione alo stoccaggio. Qualora i rifiuti prodotti dall’impresa siano stati assimilati ai rifiuti urbani secondo il Regolamento Comunale o secondo una delibera integrativa di detto Regolamento applicativa della Circolare del Ministero delle Finanze 119/E del 07/05/1998, il produttore si convenziona con il comune; mediante il pagamento di una tassa/ tariffa (ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97 e del DPR 158/99) comunale, il produttore (ad esempio, un fruttivendolo) può evitare tutti gli adempimenti previsti per chi produce rifiuti speciali.

Tipologia atto

Autorizzazione


Competenze
  • ministro dell’ambiente, sentito il ministro delle politiche agricole: autorizzazione allo smaltimento di rifiuti in acque marine;
  • regione:
  • approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti speciali nonché per la modifica di impianti esistenti;
  • autorizzazione all’esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali;
  • in accordo con la provincia: autorizzazione alla realizzazione di impianti per trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9;
  • provincia
  • approvazione di progetti di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani, individuati nei piani provinciali;
  • autorizzazione allo stoccaggio (deposito preliminare e/o messa in riserva) di rifiuti speciali nel luogo di produzione;
  • verifica delle comunicazioni di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, individuati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
  • nulla osta alla variante non sostanziale di impianti di smaltimento e recupero rifiuti autorizzata dalla regione;
  • parere su progetti di impianti a tecnologia innovativa autorizzati dalla regione in deroga al vigente piano provinciale;
  • autorizzazione alla realizzazione e gestione di discariche di rifiuti speciali inerti;
  • in collaborazione con l’ASL competente per territorio, ovvero di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche: controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione, commercio dei rifiuti, compreso l’accertamento delle violazioni;
  • comune: gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e dei reflui zootecnici;
  • camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Milano: sede della sezione regionale dell’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;
Destinatari
Le aziende che necessitano di autorizzazione per la gestione e lo smaltimento di rifiuti speciali sono:
  • discariche;
  • inceneritori;
  • stoccaggio/recupero (deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi;
  • attività di recupero;
  • impianti di inertizzazione;
  • compostaggi;
  • impianti di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.
Iter
Per realizzare un nuovo impianto o modificare in modo sostanziale un impianto esistente di smaltimento o di recupero di rifiuti speciali e non si deve presentare una domanda di autorizzazione alla regione di appartenenza, come richiesto dall’art. 27 del D.Lgs. 22/1997.
Se l’impianto necessita della valutazione di impatto ambientale, la domanda deve essere corredata della comunicazione del progetto all’autorità competente. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti gli uffici regionali competenti devono nominare un responsabile del procedimento L’istruttoria tecnica è realizzata dagli uffici in un arco di tempo la cui ampiezza è fortemente correlata alla complessità dell’impianto. Al termine dell’istruttoria tecnica si effettua una conferenza conclusiva al fine di valutare il progetto e gli elementi di compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali. Entro 30 giorni dal ricevimento della risposta della conferenza conclusiva, e sulla base dei risultati della stessa, la giunta regionale deve disporre l’approvazione o la non approvazione del progetto e la conseguente risposta relativamente alla realizzazione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce variante dello strumento urbanistico comunale. Qualora l’autorizzazione sia richiesta per la realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione, i termini previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 22/1997 sono ridotti della metà, a condizione che le attività di gestione non comportino un utile economico e che gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate/giorno. In tal caso l’autorizzazione ha validità per un anno.(sono previste proroghe, che non possono comunque superare i due anni). In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell’Ambiente.

Tempi
  • 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione: gli uffici regionali competenti devono nominare un responsabile al procedimento autorizzativo;
  • tempi di istruttoria tecnica: dipendono dalla complessità dell’impianto;
  • 30 giorni dalla conclusione dell’istruttoria tecnica: la giunta regionale deve deliberare l’approvazione o non approvazione del progetto e di conseguenza l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto.
  • 90 giorni: la provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per iscrivere l’impresa su un apposito registro al fine di ottenere la dichiarazione di inizio attività.
  • cinque anni: l’autorizzazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali e la comunicazione di inizio/prosecuzione attività, devono essere rinnovate ogni 5 anni oppure in caso di sostanziali modifiche delle operazioni eseguite. Il rinnovo deve essere richiesto all’ente preposto entro 180 giorni dalla scadenza delle stesse.
Documentazione da presentare
Alla domanda di autorizzazione per la costruzione o la modifica di un impianto di smaltimento o di recupero di rifiuti deve essere allegato il progetto definitivo dell’impianto stesso e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, d’igiene pubblica.