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Rifiuti urbani


Per la richiesta di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati il richiedente deve presentare la relativa domanda in carta libera.

Atto

Autorizzazione

Competenze
Provincia:
è competente al rilascio di provvedimenti autorizzativi per la realizzazione e l’esercizio di impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, in attuazione dei piani provinciali.

Regione
:

competente al rilascio dell’autorizzazione, in deroga al piano provinciale, previa acquisizione del parere della provincia territorialmente competente.

Destinatari
Enti locali, consorzi di enti locali ed enti pubblici

Iter procedurale

Entro 4 mesi dall’approvazione del piano provinciale o delle sue successive revisioni, i comuni e le comunità montane presentano alla provincia i progetti esecutivi per l’adeguamento degli impianti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti previsti nel piano. In caso di richiesta di autorizzazione per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani alla domanda devono essere allegati il Piano economico-finanziario, la dichiarazione del direttore tecnico di accettazione della carica e tutta la documentazione riguardante il progetto. Dovranno essere preventivamente acquisite le autorizzazioni regionali alle emissioni e di valutazione impatto ambientale (Via), nonché l’autorizzazione paesistica di competenza provinciale, se necessarie. In caso di richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di compostaggio dei rifiuti organici alla domanda devono essere allegate le relazioni tecniche relative al progetto

Tempi

  • tempi di istruttoria tecnica: dipendono dalla complessità dell’impianto;
  • 60 giorni dalla conclusione dell’istruttoria tecnica: la provincia deve deliberare l’approvazione o non approvazione del progetto e di conseguenza l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto.
Linee guida per la realizzazione dell’impianto

DESTINAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI
  • La realizzazione delle discariche controllate e l'ampliamento di quelle esistenti è finalizzata allo smaltimento dei residui derivanti dal trattamento dei rifiuti in impianti di selezione, combustione, trattamento della frazione umida, qualora non recuperabili ai sensi della normativa vigente.
  • La realizzazione di impianti di combustione e di nuove linee di impianti esistenti è finalizzata al trattamento con recupero energetico della frazione combustibile da RSU e assimilabili.
  • La realizzazione di impianti di compostaggio e di gestione anaerobica è finalizzata al trattamento della frazione umida dei RSU e assimilabili.
  • La realizzazione di impianti di selezione è preferibilmente finalizzata al trattamento di frazioni di RSU e assimilabili raccolti separatamente.
CARATTERISTICHE DELLE PIATTAFORME
Le piattaforme devono avere i seguenti requisiti:
  • recinzione perimetrale di altezza non inferiore a metri 2.00 contornata da idonea barriera a verde;
  • superfici destinate alla movimentazione ed al trattamento dei rifiuti opportunamente impermeabilizzate;
  • sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei servizi, nonchè delle eventuali acque di percolazione o di lavaggio;
  • sistemi idonei di illuminazione, sicurezza, antincendio;
  • passo carrabile custodito e con accesso regolamentato.
  • Dovrà altresì essere previsto un presidio di personale negli orari di apertura.
In relazione agli abitanti serviti ed alle esigenze locali, le piattaforme possono essere dotate di:
  • impianti tecnologici destinati al trattamento dei rifiuti conferiti in modo differenziato ivi compreso il compostaggio delle frazioni organiche;
  • strutture di stoccaggio di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi provenienti da produttori privati con i quali sia stata stipulata apposita convenzione e operanti nello stesso sub - bacino provinciale in cui è ubicata la piattaforma.
Funzionalmente abbinate alle piattaforme, possono essere previste piazzole di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani, dislocate nel Comune di localizzazione della piattaforma, ovvero negli altri Comuni, in modo tale da configurare un bacino ottimale di raccolta e conferimento delle medesime alla piattaforma stessa. Nel caso di piattaforme a servizio di più Comuni i rapporti tra soggetto gestore della piattaforma e Comuni diversi da quello su cui insiste la stessa sono regolati da apposita convenzione approvata esplicitamente dal Comune su cui la stessa è localizzata.

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
La localizzazione di impianti di termodistruzione con recupero energetico (termoutilizzazione) e di selezione va prevista di norma nelle aree a destinazione industriale individuate dai PRG comunali adottati o in vigore alla data di esecutività dell'approvazione regionale del piano provinciale. La localizzazione di nuovi impianti di raffinazione e trattamento aerobico o anaerobico della frazione " umida" dei rifiuti va previsto di norma nelle aree a destinazione agricola individuate dai PRG comunali adottati o in vigore alla data di esecutività dell'approvazione regionale del piano provinciale. Fanno eccezione le linee di trattamento di residui organici derivanti dalla manutenzione di verde pubblico e privato, da localizzarsi preferibilmente presso le piattaforme di raccolta differenziata esistenti o previste dal piano. La localizzazione di nuovi impianti di scarico controllato va prevista in aree idrogeologicamente idonee e va esclusa:
  1. in aree protette
  2. in aree di ricarica degli acquiferi interessati dai prelievi ad uso idropotabile
  3. a distanza dai nuclei abitati inferiore a 200 m.
La localizzazione di nuovi impianti di trasferimento dei rifiuti va prevista preferibilmente presso le piattaforme per la raccolta differenziata esistenti o previste dal piano.